ssa il 09/12/2025 dal G.i.p del Tribunale di Torinovisti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso;udita la relazione svolta dal consigliere Vittorio Pazienza;lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto ProcuratoreGenerale Nicola Lettieri, che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorsoRITENUTO IN FATTO1.
Con richiesta del 05/09/2025, il Pubblico Ministero presso il Tribunale diTorino, nell’ambito del proc. n. 15578/2025 R.G.N.R. (costituente stralcio del piùampio proc. n. 11318/2923), chiedeva l’archiviazione delle posizioni di FERREROGianluca, VON GRUENIGEN Urs Robert, ELKANN John Philip, in relazione alconcorso nei reati di dichiarazione infedele di cui all’art. 4 d.lgs. n. 74 del 2000,loro ascritti ai capi 1), 4) e 5) dell’originaria rubrica con riferimento alledichiarazioni annuali relative agli anni di imposta 2015, 2018 e 2019 diCARACCIOLO Marella (deceduta anteriormente alla presentazione delle ultimedue).
Con la medesima richiesta, il P.M chiedeva da un lato l’archiviazione dellaposizione VON GRUENIGEN anche per il concorso nei reati di dichiarazione infedeledi cui ai capi 2) e 3), aventi ad oggetto le dichiarazioni della CARACCIOLO relativeagli anni di imposta 2016 e 2017.
Per tali imputazioni, il P.M. aveva invece dispostola separazione dei procedimenti con formazione di autonomi fascicoli quanto alleposizioni di ELKANN John e del FERRERO, avendo costoro presentato istanze,rispettivamente, di sospensione con messa alla prova e di patteggiamento.
D’altro lato, con riferimento all’ulteriore delitto di truffa aggravata ai dannidello Stato di cui all’originario capo 6), contestato anche a ELKANN Lapo e ELKANNGinevra (fratelli di John) in relazione alla omessa apertura in Italia dellasuccessione della CARACCIOLO, e alla conseguente evasione della relativaimposta, il P.M richiedeva l’archiviazione delle posizioni dei predetti e del VONGRUENIGEN (anche per questo capo, era intervenuta separazione delprocedimento quanto gli altri indagati ELKANN John e FERRERO, a seguito dellapresentazione delle rispettive istanze ai sensi degli artt. 168-bis cod. pen. e 444cod. proc. pen.).
Nella richiesta di archiviazione, il P.M. evidenziava che – prima dello stralcio- si era proceduto alla riqualificazione delle contestazioni, inizialmente formulateai sensi dell’art. 3 d.lgs. n. 74 del 2000, in adesione a quanto esposto in unamemoria difensiva.
Era in particolare stata accolta la tesi secondo cui gli artifici eraggiri, posti in essere dagli indagati al fine di far risultare che la CARACCIOLO, almomento del decesso, risiedeva in Svizzera anziché in Italia, fossero funzionali,“in via primaria”, al mancato versamento dell’imposta di successione, e fosseroquindi finalizzati non già alla commissione dei delitti di dichiarazione fraudolentadi cui al citato art 3, bensì alla perpetrazione del delitto di truffa ai danni delloStato di cui al capo 6) della rubrica.
In tale prospettiva, il P.M. riteneva che le dichiarazioni infedeli dellaCARACCIOLO di cui ai capi 4) e 5), presentate dopo il decesso della CARACCIOLO(rispettivamente, nel gennaio e nel novembre 2020) e relative alla omessaindicazione di elementi attivi di reddito negli anni 2018 e 2019, apparissero“sostanzialmente necessitate” nell’ambito del disegno truffaldino, e che comunquenon vi fossero gli estremi per l’esercizio dell’azione penale nei confrontidell’ELKANN e del FERRERO; e ciò in quanto tali dichiarazioni, relative a soggettogià deceduto, erano state presentate da una persona ritenuta estranea alla frode(il notaio svizzero ed esecutore testamentario VON GRUENIGEN, per il quale –come accennato – veniva richiesta l’archiviazione per tutti i reati ascritti).
Le dichiarazioni in questione, pertanto, risultavano ad avviso del P.M “piùcongruamente riconducibili” alla fattispecie di truffa di cui al capo 6), costituendo“atti connessi all’omessa presentazione della dichiarazione di successione”: sicchè“proprio alla luce di tale ‘assorbimento’, le dichiarazioni di CARACCIOLO Marellaerano state inserite nella formulazione dei capi di imputazione a seguitodell’istanza di messa alla prova e di patteggiamento, presentate rispettivamenteda ELKANN John e FERRERO Gianluca” (cfr. pag. 8 della richiesta di archiviazione).2.
Con l’ordinanza oggetto della odierna impugnazione, il G.i.p. ha accoltosolo parzialmente la richiesta del P.M.2.1. In particolare, è stata disposta l’archiviazione: per il capo 1, ascritto alper gli altri reati rispettivamente ascritti al VON GRUENIGEN (capi da 2 a 6),nonché ad ELKANN Lapo e ad ELKANN Ginevra (il solo capo 6), per difetto dielementi idonei a comprovare l’elemento soggettivo dei reati medesimi.
A tale ultimo riguardo – ovvero quanto ai due ELKANN – il G.i.p ha attribuitoconnotazioni marginali al loro coinvolgimento, a fronte della “massiccia serie” dicondotte ritenute fraudolente poste in essere dal loro fratello John, mentre –quanto al VON GRUENIGEN – il G.i.p. ha posto l’accento sulla sua attività diesecutore delle disposizioni testamentarie e di presentatore delle dichiarazionidella CARACCIOLO, svolta recependo le indicazioni ricevute ma senza alcuna attivapartecipazione alle condotte, riconducibili al FERRERO e ad ELKANN John, volte ad“esterovestire e poi ‘presidiare’ la formale residenza estera di CARACCIOLOMarella”.2.2.
Il G.i.p. ha invece disatteso le richieste formulate dal P.M in relazionealle posizioni del FERRERO e di ELKANN John quanto ai reati di cui ai capi 4 e 5(dichiarazioni infedeli dei redditi della CARACCIOLO relative agli anni di imposta2018 e 2019), ritenendo anzitutto non condivisibile la qualificazione giuridica intermini di dichiarazione infedele, anziché – come inizialmente ritenuto anche nellarichiesta di sequestro preventivo, a suo tempo accolta dal medesimo G.i.p. - didichiarazione fraudolenta ex art. 3 d.lgs. n. 74 del 2000.
Al riguardo, il G.i.p ha evidenziato che il dolo specifico di evasione non èescluso dalla contemporanea presenza di altre finalità, e che nella specie – anchea voler ritenere preminente l’obiettivo di non versare l’imposta successoria dovutain Italia – gli indagati erano certamente a conoscenza, condividendoli, dei beneficifiscali derivanti dalla fraudolenta “esterovestizione” della residenza dellaCARACCIOLO e dalla conseguente omessa indicazione, nelle dichiarazioni deiredditi, degli elementi attivi che avrebbero invece dovuto essere contenuti indichiarazione.
Nella medesima prospettiva, si è ulteriormente fatto leva sullapacifica compatibilità tra il dolo di evasione richiesto e il dolo eventuale,sottolineando che comunque – anche a voler condividere l’impostazione del P.M.– il reato di cui all’art. 4 risulterebbe comunque punibile in concorso con quello ditruffa.
Sotto altro profilo, il G.i.p. ha ritenuto non condivisibile l’assunto del P.M percui la sussistenza del reato di dichiarazione fraudolenta sarebbe difficilmentesostenibile, perché posto in essere attraverso la materiale presentazione di unsoggetto (il VON GRUENIGEN) ritenuto estraneo alla frode: sul punto, si èosservato che l’acritica ricezione dei dati da indicare in dichiarazione, da parte diquest’ultimo, non impediva la configurabilità del reato a carico del FERRERO e diELKANN John, in quanto “autori mediati” della dichiarazione fraudolentapresentata appunto “strumentalizzando” il notaio, da costoro tratto in errore circal’esattezza dei dati (fattispecie già oggetto di plurimi precedenti giurisprudenziali).
Su tali basi, ed in forza dell’ulteriore considerazione relativa alla non necessitàdi ulteriori indagini, il G.i.p. ha ordinato al P.M. di formulare entro dieci giornil’imputazione a carico del FERRERO e di ELKANN John “per i fatti di cui ai capi 4)e 5) del sopra rubricato procedimento penale, qualificati ai sensi degli artt. 48,110 e 3 d.lgs 74/2000”, richiamando conclusivamente la giurisprudenza di questaSuprema Corte che esclude l’abnormità di un siffatto provvedimento, nelle ipotesiin cui l’ordine di imputazione coatta riguardi non già fatti diversi da quelli oggettodella richiesta di archiviazione, ma il medesimo fatto diversamente qualificato.3.
Avverso tale provvedimento, ritenuto abnorme, ricorre per cassazioneELKAN John, a mezzo dei propri difensori. Dopo aver ripercorso le vicende procedimentali, sottolineandone le peculiaritàcorrelate alla duplice determinazione del P.M. sull’esercizio dell’azione penale (cheaveva dato luogo a due diversi procedimenti tra loro connessi), la difesa evidenzial’abnormità dell’ordinanza del G.i.p., che, con il richiamo alla figura dell’autoremediato e all’art. 48 cod
48 cod pen., aveva assunto connotazioni “ortopediche”, rispettoalla imputazione contenuta nella richiesta di archiviazione. A sostegno dell’assunto, la difesa richiama i precedenti giurisprudenziali cheavevano ritenuto sussistere l’abnormità nelle ipotesi di imputazione coattaordinata per reati diversi da quelli cui si riferisce la richiesta di archiviazione.
Vengono poi sottolineati gli ulteriori effetti derivanti dall’ordinanza del G.i.p., cheaveva inciso sulle determinazioni del P.M., sulla configurazione della truffa, sullaconcedibilità della sospensione con messa alla prova richiesta per tale reato (nonconcedibile in caso di pendenze per delitti connessi ostativi ratione poenae), sulledeterminazioni del P.M in ordine alla possibile revoca del consenso alla MAP eall’eventuale rigetto della richiesta, nonché sulle determinazioni assunte sullaposizione VON GRUENIGEN, per il quale era stata chiesta l’archiviazione sulla basedi un presupposto fattuale diverso (insussistenza del dolo specifico di concorso).
Effetti che sarebbero stati evitati qualora il P.M. avesse ordinato l’iscrizione deldiverso reato, indicando eventuali indagini sull’applicabilità dell’art. 48 cod. pen. Con riferimento alla prospettata diversità del reato, la difesa richiamaprecedenti giurisprudenziali relativi all’art. 521 cod. proc. pen., tra cui unadecisione di annullamento della sentenza che aveva condannato applicando l’art.48 a fronte di una imputazione monosoggettiva.4.
Con requisitoria tempestivamente trasmessa, il Procuratore Generalesollecita il rigetto del ricorso, ritenendo immune da profili di abnormità l’ordinanzadel G.i.p. del Tribunale di Torino.5 Con memoria ritualmente trasmessa, i difensori replicano alleargomentazioni del P.G., osservando in particolare che il G.i.p. aveva operato unarimodulazione del fatto storico, prospettando che il notaio VON GRUNIGEN sarebbestato ingannato dall’ELKANN e del FERRERO, evocando così un’applicazionedell’art. 48 cod. pen. che risultava del tutto sfornita di riscontri negli atti diindagine.
Tale apodittico richiamo alla strumentalizzazione dell’attività del notaioera indicativo, ad avviso della difesa, dell’abnormità dell’atto, avendo lo stessoG.i.p. richiamato la giurisprudenza che valorizza, in tema di art. 48 cod. pen.,“qualsiasi atto o comportamento atto a sorprendere l’altrui buona fede”, cosìevidentemente evocando condotte materiali del tutto diverse da quelle ipotizzatedall’accusa.
In tal modo, il G.i.p. aveva quindi preso in considerazione un vero eproprio “fatto diverso”, incompatibile con un ordine di formulare l’imputazione exart 409, come chiarito dalla giurisprudenza.
La difesa contesta anche i riferimenti all’art. 521 cod. proc. pen., operati dalP.G., venendo qui in rilievo non solo il diritto di difesa, ma anche – e prima ancora– la salvaguardia delle prerogative del P.M. nella selezione e deliberazione dei fattifondanti l’imputazione; si richiama, in ogni caso, la pronuncia evocata in ricorsoche, in tema di art. 521, aveva ritenuto la diversità del fatto ricostruito ai sensidell’art. 48 cod. pen. rispetto ad una imputazione monosoggettiva.
In buona sostanza, la difesa non contesta la possibilità che il G.i.p. riqualifichiai sensi dell’art. 3 d.lgs. n. 74 del 2000 un fatto ricondotto dal P.M. nell’alveodell’art. 4; si censura piuttosto la forzatura insita nell’ipotizzare “a sorpresa”condotte ingannatorie ai danni del soggetto che ebbe a presentare la dichiarazione,non risultanti dagli atti e comunque idonee a modificare radicalmente il fattoipotizzato nell’imputazione Tra l’altro, si sottolinea che la questione sollevata conriferimento all’art. 48 cod. pen. sarebbe rimasta identica anche nell’ipotesi in cuiil G.i.p. non avesse proceduto a qualificare i fatti ai sensi dell’art. 3 (anzichédell’art. 4).
CONSIDERATO IN DIRITTO1. L’insussistenza della denunciata abnormità del provvedimento del G.i.p.impone di ritenere il ricorso inammissibile, perché presentato al di fuori dei casiconsentiti.2.
Per una migliore comprensione dell’odierna vicenda processuale, conparticolare riguardo al contenuto dell’ordine di formulare l’imputazione coattaemesso dal G.i.p. del Tribunale di Torino (oggetto dell’impugnazione per abnormitàda parte della difesa di ELKANN John), si ritiene opportuno procedere, anzitutto,ad una breve ricostruzione delle articolate scansioni procedimentali rilevanti perl’odierna decisione, sulla base degli atti disponibili (in particolare, della produzionedocumentale allegata al ricorso).2.1.
In data 13/09/2024, il G.i.p del Tribunale di Torino emetteva un decretodi sequestro preventivo in relazione, da un lato, ai delitti di dichiarazionefraudolenta contestati in concorso al FERRERO, a ELKANN John e al VONGRUENIGEN in relazione alle dichiarazioni IRPEF di CARACCIOLO Marella per glianni di imposta dal 2015 al 2019 (delitti contestati nelle rispettive qualità diconsulente fiscale, notaio esecutore testamentario, nipote ed erede dellaCARACCIOLO) Secondo l’ipotesi accusatoria, le plurime condotte fraudolentedescritte nei capi da 1 a 5 sarebbero state funzionali a comprovare falsamente chela CARACCIOLO, in quegli anni, risiedesse stabilmente in Svizzera: con ciòrendendo possibile la presentazione di dichiarazioni IRPEF che indicavano elementiD’altro lato, la misura cautelare reale colpiva – oltre ai predetti ricorrenti –anche ELKANN Lapo ed ELKANN Ginevra (altri eredi della CARACCIOLO), inrelazione al concorso nel delitto di truffa ai danni dello Stato ipotizzato, al capo 6,alla luce delle condotte ivi descritte che – inducendo in errore l’Agenzia delleEntrate - avrebbero consentito di omettere la dichiarazione di successione dellaCARACCIOLO in Italia, ed il pagamento delle imposte sulle successioni e donazioni(cfr. all. 4 al ricorso).2.2.
In data 16/07/2025, il Pubblico Ministero disponeva l’aggiornamentodell’iscrizione degli indagati In particolare, condividendo il contenuto di unamemoria difensiva depositata nell’interesse degli ELKANN, il P.M. riqualificava ireati cui all’art. 3 d.lgs. n. 74 del 2000 (capi da 1 a 5) nel senso della dichiarazioneinfedele ex art. 4 del medesimo decreto legislativo.
Inoltre, ravvisando una connessione tra le dichiarazioni sub 4 e 5 e la truffadi cui al capo 6, modificava la data di consumazione di detto reato, facendolacoincidere con quella della presentazione della dichiarazione infedele di cui al capo5 (cfr all. 6).2.3.
Sempre in data 16/07/2025, il Pubblico Ministero – preso atto dell’istanzadi sospensione con messa alla prova presentata da ELKANN John e all’istanza dipatteggiamento formulata dal FERRERO in relazione alle dichiarazioni fraudolentedi cui ai capi 2 e 3 e alla truffa di cui al capo 6 - disponeva la separazione delprocedimento relativo ai due indagati, limitatamente alle predette incolpazioni (cfr.all. 7).2.4
7).2.4 In data 04/09/2025, la Guardia di Finanza comunicava l’intervenutaestinzione del debito tributario (con riferimento sia ai reati dichiarativi, siaall’imposta di successione) a seguito dei versamenti effettuati da ELKANN John(cfr. all. 5).2.5.
In data 05/09/2025, il Pubblico Ministero prestava il consenso alla istanzadi sospensione con messa alla prova formulata dall’ELKANN per le dichiarazionifraudolente di cui agli originari capi 2 e 3, e alla truffa di cui all’originario capo 6;quest’ultimo veniva modificato con l’inserimento, tra le condotte truffaldine (subIV), delle dichiarazioni infedeli relative agli anni di imposta 2018 e 2019 (cfr. all.2.6.
Sempre in data 05/09/2025, il P.M chiedeva l’archiviazione delleposizioni ELKANN Lapo e ELKANN Ginevra per il reato di truffa, e quella del VONGRUENIGEN anche per i reati dichiarativi a lui ascritti, per difetto dell’elementopsicologico (salvo che per il capo 1, essendosi estinto il reato per intervenutaprescrizione).
Quanto al FERRERO e ad ELKANN John, oltre a sollecitare la medesimastatuizione per il capo 1, il P.M. chiedeva l’archiviazione anche per le dichiarazionidi cui agli originari capi 4 e 5, nei termini già esposti nella prima parte dellapresente trattazione (cfr. supra, § 1).
Ci si limita qui a ricordare, da un lato, chel’insussistenza degli estremi per l’azione penale era stata motivata con il fatto chesi era trattato di dichiarazioni relative alla posizione di una contribuente decedutaprima della presentazione delle dichiarazioni stesse, effettuata da un soggetto (ilVON GRUENIGEN) ritenuto estraneo a condotte illecite D’altro lato, il P.M.evidenziava che le dichiarazioni apparivano “più congruamente riconducibili nellafattispecie di truffa ai danni dello Stato di cui al capo 6, costituendo atti connessiall’omessa presentazione della dichiarazione di successione e necessari al fine disupportare tale condotta criminosa”: si precisava inoltre che, “proprio in virtù ditale ‘assorbimento’”, le predette dichiarazioni erano state inserite nel capo diimputazione formulato in sede di manifestazione del consenso alla istanza disospensione con messa alla prova (cfr. all. 8).2.7.
In data 09/12/2025, con il provvedimento oggetto dell’odierno ricorso(emesso all’esito dell’udienza celebrata dopo l’opposizione della persona offesa),il G.i.p del Tribunale di Torino ha accolto la richiesta di archiviazione delle posizioniELKANN Lapo, ELKANN Ginevra e VON GRUENIGEN per le ragioni indicate dal P.M.e condivise, limitatamente al capo 1, anche per le posizioni ELKANN John eIn relazione ai reati rubricati ai capi 4 e 5, il G.i.p. ha ordinato invece al P.M.di formulare l’imputazione, ai sensi dell’art. 409 cod. proc. pen., qualificando i fattiai sensi degli artt. 110, 48 cod. pen., 3 d.lgs. n. 74 del 2000.
Anche il contenuto dell’ordinanza di imputazione coatta è stato già espostonella prima parte della trattazione (cfr. il § 2).
Interessa qui richiamare l’attenzionesul fatto che il G.i.p., per un verso, non ha condiviso la riqualificazione ex art 4operata dal P.M., sia perché nelle condotte fraudolente contestate all’ELKANN e aldi dichiarazione fraudolenta, rispetto a quello di dichiarazione (solo) infedele; siaperché il dolo specifico di evasione non poteva ritenersi escluso dal fatto che gliagenti avessero perseguito anche (o principalmente) lo scopo di non versare leimposte di successione.
Per altro verso, il G.i.p. ha evidenziato che la natura solocolposa degli addebiti, in astratto formulabili a carico del VON GRUENIGEN peraver presentato le dichiarazioni recependo acriticamente le indicazioni ricevute,non impediva – attesa la natura “bifasica” del reato, in cui la dichiarazione èpreceduta dalla predisposizione e realizzazione di attività fraudolenta – lapossibilità di ritenere il FERRERO ed ELKANN John responsabili ai sensi dell’art. 48cod. pen., ovvero quali “autori mediati” del reato di cui all’art. 3, posto in essere3 Tanto premesso, la valutazione delle censure di abnormità formulate daELKANN John, avverso l’ordinanza dal G.i.p. emessa ex art. 409 cod. pen. (censureanch’esse diffusamente esposte in precedenza: cfr. il § 3 della parte introduttiva),non può che prendere le mosse dall’elaborazione giurisprudenziale consolidatasi apartire da Sez.
U, n. 26 del 24/11/1999, dep. 2000, Magnani Rv. 215094 – 01,secondo cui «è affetto da abnormità non solo il provvedimento che, per lasingolarità e stranezza del contenuto, risulti avulso dall'intero ordinamentoprocessuale, ma anche quello che, pur essendo in astratto manifestazione dilegittimo potere, si esplichi al di fuori dei casi consentiti e delle ipotesi previste, aldi là di ogni ragionevole limite L'abnormità dell'atto processuale può riguardaretanto il profilo strutturale, allorché l'atto, per la sua singolarità, si ponga al di fuoridel sistema organico della legge processuale, quanto il profilo funzionale, quandoesso, pur non estraneo al sistema normativo, determini la stasi del processo el'impossibilità di proseguirlo».
Nella medesima prospettiva (ribadita tra l’altro da U, n. 25957 del26/03/2009, Toni, Rv. 243590 – 01), si è in seguito costantemente ribadito ilprincipio per cui «l'abnormità dell'atto processuale può riguardare tanto il profilostrutturale, allorché per la sua singolarità, si ponga al di fuori del sistema organicodella legge processuale, quanto il profilo funzionale, quando esso, pur nonestraneo al sistema normativo, determini la stasi del processo e l'impossibilità diproseguirlo» (così, tra le tante, Sez. 2, n. 2484 del 21/10/2014, dep. 2015,Tavoloni, Rv. 262275 – 01.
In senso conforme, da ultimo, cfr.
Sez. 5, n. 2267 del06/11/2025, dep 2026, D., secondo la quale «ai fini dell'individuazione dell'attoabnorme, si richiede, in negativo, che non si tratti di atto adottato semplicementein violazione di norme processuali e, in positivo, che l'atto stesso si caratterizzi percontenuti talmente atipici, da renderlo estraneo all'ordinamento processualeovvero che, pur espressione di una legittima potestà processuale, esso sia adottatoal di fuori dei casi consentiti e delle ipotesi previste, tanto da determinare unastasi del processo, la impossibilità di proseguirlo ovvero la sua inammissibileregressione ad una fase processuale ormai esaurita»).
Con riguardo al segmento procedimentale che qui rileva, la nozione diabnormità strutturale è stata oggetto di una specifica elaborazionegiurisprudenziale, nel senso che, da un lato, «costituisce atto abnorme ricorribileper cassazione anche dalla persona sottoposta ad indagine il provvedimento delgiudice per le indagini preliminari che, non accogliendo la richiesta di archiviazione,ordini ai sensi dell'art
sensi dell'art 409, comma 5, cod. proc. pen., che il pubblico ministeroformuli l'imputazione per un reato diverso da quello oggetto della richiesta» (Sez. U, n. 40984 del 22/03/2018, Gianforte, Rv. 273581 – 01. In senso conforme, cfr.da ultimo Sez. 2, n. 4440 del 30/12/2025, dep. 2026, P., Rv. 289485 – 01).
D’altro lato, la giurisprudenza di questa Suprema Corte è altrettanto costantenell’affermare che: «non è abnorme, ne' in alcun modo impugnabile, ilprovvedimento con cui il giudice per le indagini preliminari, nel rigettare larichiesta di archiviazione, ordini al pubblico ministero di formulare l'imputazionenei confronti dell'indagato per il medesimo fatto, diversamente qualificando il titolodi reato rispetto a quello individuato dal pubblico ministero» Sez. 5, n. 24616 del16/03/2021, Di Cillo, Rv. 281441 – 01.
Nello stesso senso, tra le altre, cfr. daultimo Sez. 5, Sentenza n. 18363 del 24/04/2025, Pelo, Rv 288350 – 01, secondocui «il provvedimento con cui il giudice per le indagini preliminari, nel rigettare larichiesta di archiviazione del pubblico ministero, ordini l'imputazione coatta neiconfronti dell'indagato per il medesimo fatto, diversamente qualificando il titolo direato rispetto a quello individuato dal pubblico ministero nella richiesta diarchiviazione, non è abnorme e di esso l'indagato può dolersi solo ove alleghi unconcreto pregiudizio per le sue garanzie difensive»).
Nella medesima prospettiva- in una fattispecie di particolare rilievo perché concernente un ordine diimputazione coatta per il reato di cui agli artt. 48, 476 cod. pen. – deve altresìrichiamarsi Sez. 7, ord. n. 28203 del 25/06/2024, Palumbo, alla quale si rinvia peri numerosi precedenti conformi. Nella motivazione di tale provvedimento, si è tral’altro ritenuto « privo di pregio il richiamo alla sentenza delle Sezioni Unite'Gianforte', (Sez.
U, n. 40984 del 22/03/2018 Cc. (dep. 24/09/2018), Rv 273581- 01), laddove ha espresso il principio in base al quale ricorre l'abnormità delprovvedimento qualora il G.I.P. ordini l'imputazione coatta per un reato diverso daquello oggetto di richiesta di archiviazione, giacchè, nel caso di specie, non vi è‘nuova contestazione’ di reato rispetto alla quale manchi l'iniziativa del pubblicoministero, versandosi, piuttosto, in un caso di diversa qualificazione dellacondotta, la medesima sulla quale il Pubblico Ministero aveva svolto le indagini»4.
Come già accennato in precedenza, il G.i.p. del Tribunale di Torino ha fattoespresso riferimento, nella parte conclusiva dell’ordinanza, all’indirizzogiurisprudenziale qui appena richiamato (cfr. pag. 8 dell’ordinanza impugnata), alfine di escludere qualsiasi profilo di abnormità nell’ordine ex art 409, emesso inrelazione al medesimo fatto diversamente qualificato.
La difesa dell’ELKANN ha censurato tale impostazione, sostenendo che, nellafattispecie in esame, non venisse in rilievo la sola diversa qualificazione giuridicadei fatti (con il “ritorno” alla dichiarazione fraudolenta in origine contestata), dalmomento che il passaggio da un’ipotesi di concorso ex art. 110 cod. pen. tra tuttii soggetti coinvolti (VON GRUENIGEN, ELKANN, FERRERO), ad una imputazionestrutturata secondo lo schema dell’art. 48 cod. pen. (in cui il VON GRUENIGENviene considerato un inconsapevole presentatore di dichiarazioni fraudolentebasate su atti e indicazioni provenienti dagli “autori mediati” ELKANN e FERRERO),imponeva di ritenere configurabile un “fatto diverso”, con conseguente abnormitàdell’ordinanza emessa ex art. 409 cod. proc. pen.4.1 Ritiene il Collegio che la prospettazione difensiva non possa esserecondivisa.
Invero, l’elaborazione giurisprudenziale cui si è fatto riferimento attribuiscerilievo dirimente, nell’escludere l’abnormità, al fatto che l’ordine ex art. 409 abbiaavuto ad oggetto - oltre che le persone già iscritte nel registro degli indagati, neicui confronti erano state svolte le indagini – “le medesime emergenze fattualiillustrative dell’intrapresa criminosa degli indagati, conosciute dalle parti” (cfr. inmotivazione Sez. 5, n. 18363 del 2025, cit., la quale, su tali basi, ha esclusol’abnormità dell’ordinanza di imputazione coatta per il reato di abusivismofinanziario in luogo di quello originariamente contestato di truffa). Sulla medesima linea interpretativa si collocano la già citata Sez. 5, n
5, n 24616del 2021 (la quale ha escluso l’abnormità dell'ordine di imputazione coatta per ilreato di rissa nei confronti di soggetti indagati per il delitto di lesioni personalireciprocamente cagionate nel corso di una colluttazione), nonché, da ultimo, Sez.5, n. 10375 del 20/02/2025, Betunio, Rv 287779 – 01, secondo la quale «non èabnorme il provvedimento con cui il giudice per le indagini preliminari, investitodella richiesta di archiviazione del pubblico ministero in relazione a una notitiacriminis riguardante una persona indagata per un titolo di reato le cui condottesiano state commesse nel corso di più annualità, ordini, all'esito di un pienocontraddittorio in camera di consiglio sul tema dell'accusa e sulle relative fontiprobatorie, di formulare l'imputazione per le condotte attinenti a uno o piùsegmenti temporali, diversi rispetto a quelli oggetto dell'iscrizione nel registro dellenotizie di reato, ma comunque in esso compresi».
Ritiene il Collegio che, in tale condivisibile prospettiva ermeneutica,l’abnormità del provvedimento emesso dal G.i.p del Tribunale di Torino debbaessere esclusa: si è invero dinanzi ad un provvedimento che ha esaminato “lemedesime emergenze fattuali” (presentazione di dichiarazioni fiscali da parte diun soggetto, sulla base di atti ed indicazioni fornite dagli altri due), valutando intermini diversi, sul piano dell’elemento soggettivo, la sola condotta del primo.4.2.
La difesa dell’ELKANN, anche nella memoria conclusiva, ha sostenuto latesi dell’abnormità del provvedimento facendo leva su una recente decisione (Sez.3, n. 8075 del 18/02/2025, Guerra), che aveva annullato, per violazione dell’art.521 cod. proc. pen., la condanna per reato tributario ai sensi dell’art. 48 cod. pen.,a fronte di un’imputazione monosoggettiva (cfr. pag. 18 segg del ricorso).
Deve osservarsi, al riguardo, che – anche prescindendo dalla diversità dellafase processuale cui si riferisce la decisione citata, del tutto estranea al temadell’abnormità che qui rileva – il precedente evocato dalla difesa sembra in realtàulteriormente confermare la fondatezza delle conclusioni qui sostenute.
Emerge infatti dalla motivazione della sentenza, riportata in ricorso (cfr. pag.20) che, a fronte di una imputazione monosoggettiva (in cui il reato tributario erastato ascritto al solo presentatore della dichiarazione, senza alcun riferimento alcuratore, neppure menzionato) si era pervenuti ad una condanna dell’imputato, aisensi dell’art. 48 cod. pen., per la dichiarazione materialmente presentata dalcuratore.
Si tratta, all’evidenza, di una situazione macroscopicamente diversa daquella in esame, in cui i tre agenti sono stati tutti indagati (tra l’altro) per ledichiarazioni fiscali presentate dopo il decesso della CARACCIOLO, e - nellavalutazione del G.i.p - è mutato esclusivamente l’elemento psicologico attribuitoal soggetto che, sin dall’inizio, era stato individuato come il presentatore delladichiarazione.
In altri termini, si era in quel caso dinanzi ad un passaggio dall’accusa di avercommesso il reato tributario presentando la dichiarazione fiscale a mani proprie,alla condanna per aver ingannato, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 48 cod.pen., altro soggetto materialmente incaricato della presentazione ma del tuttoestraneo all’imputazione originaria: si era quindi dinanzi ad una indiscutibile,radicale diversità del fatto materiale.
Quest’ultimo rimane invece identico nellafattispecie che qui rileva (presentazione delle dichiarazioni ad opera del VONGRUENIGEN, in forza degli elementi forniti dall’ELKANN e dal FERRERO), mentrea mutare è solo la valutazione del “rapporto interno” tra i tre indagati sul pianodell’elemento psicologico.4.3 È poi appena il caso di porre in evidenza che le considerazioni fin quisvolte non appaiono vulnerate dagli ulteriori argomenti difensivi, secondo cuil’applicabilità dell’art. 48 cod. pen., sostenuta dal G.i.p., sarebbe del tutto sfornitadi elementi di supporto, e costituirebbe anzi una sorta di intervento “ortopedico”effettuato per rendere compatibile, con lo schema accusatorio, la ritenutaestraneità del VON GRUENIGEN a condotte illecite.
È invero agevole replicare che deve ritenersi estraneo, al perimetro cognitivoriservato a questo Collegio, investito di un ricorso per abnormità, ogniapprezzamento in ordine alla fondatezza dell’ipotesi accusatoria oggettodell’ordine ex art. 409 cod. proc
409 cod. proc pen. È invece opportuno sottolineare, conclusivamente, che la soluzione qui accoltaconsente di escludere anche qualsiasi profilo di abnormità funzionale, nel senso inprecedenza chiarito.
Questa Suprema Corte ha infatti affermato che «nell'esercizio del potere dicontrollo sulla qualificazione giuridica del fatto previsto dall'art. 423, comma 1-bis, cod. proc. pen., il giudice dell'udienza preliminare non è vincolato dallaqualificazione data nell'ordinanza che ha disposto l'imputazione coatta sicché,anche in mancanza di nuove acquisizioni fattuali, egli può invitare il pubblicoministero a modificarla e, qualora permanga la difformità, disporre la restituzionedegli atti all'ufficio di Procura» (Sez. 6, n. 19109 del 26/03/2024, P., R. 286475).5.
Quanto fin qui esposto impone una declaratoria di inammissibilità delricorso, e la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e dellasomma di Euro tremila in favore della Cassa delle Ammende P.Q.MDichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento dellespese processuali e della somma di Euro tremila in favore della Cassa delleAmmende. Così deciso il 19 marzo 2026Il Consigliere estensore Il PresidenteVittorio Pazienza Aldo Aceto